Lettera


Tutto ha inizio il 1° giugno 2010, data della mia assunzione al Consiglio Regionale della Calabria a seguito del superamento del concorso pubblico per 33 operatori informatici. All’epoca prestavo servizio come funzionario dell’Agenzia delle Entrate a Brescia da quasi 5 mesi, per cui ho deciso di mettermi in aspettativa presso quest’ultima amministrazione per prendere servizio presso il Consiglio Regionale, stante anche il fatto che mia moglie incinta di qualche mese era residente e lavorava a Reggio Calabria.
Purtroppo, il TAR di Reggio Calabria prima ed il Consiglio di Stato poi, il 20 aprile 2012, su ricorso di alcuni candidati non risultati vincitori, ha emesso la sentenza 2325/2012 dichiarando la nullità della prova pratica (quella finale) e la sua ripetizione secondo precisi criteri; tutto ciò per alcune irregolarità commesse dalla Commissione della Cnipec, società che aveva in appalto la selezione, nella correzione degli elaborati (irregolatià, peraltro, non riguardanti la mia persona). Di conseguenza, il mio rapporto di lavoro, così come quello degli altri 32 operatori informatici, è stato caducato il 7 maggio 2012.
Il 19 e 20 luglio 2012, alla presenza della Polizia Postale e in un clima di profonda tensione, io e gli altri 77 candidati abbiamo, quindi, effettuato la ripetizione della prova pratica, consistente nello svolgimento di alcune operazioni sull’hardware e software del PC. Nello specifico, all’inizio della prova si doveva svolgere una operazione consistente nell’acquisizione, tramite un lettore ottico, di un codice a barre presente sul foglio di ogni candidato, che doveva servire a rinominare la cartella di lavoro nella quale salvare tutti i files della prova svolta. Io provavo ad effettuare l’operazione di acquisizione del codice a barre senza successo ma decidevo di proseguire, pensando che, comunque, il mancato svolgimento di tale operazione comportasse la sola penalizzazione di 1 punto. Concludo, quindi, la prova nel tempo stabilito, consegno il mio elaborato stampato ed i files necessari alla correzione vengono salvati nella cartella di lavoro. Qualche giorno dopo vengo escluso dalla graduatoria finale ed effettuando accesso agli atti scopro che il mio elaborato è stato dichiarato nullo e, quindi, non è stato corretto perché la Commissione d’esame ha ritenuto che il non aver rinominato la cartella di lavoro col codice a barre poteva costituire un elemento di rischio per la garanzia di anonimato che la Commissione doveva garantire.
Dopo un primo tentativo di ricomporre la questione tramite istanza di autotutela il 18 settembre (rigettata dalla Commissione il 26), inoltro ricorso al Tar di Reggio Calabria il 16 ottobre 2012 (il giorno prima i 25 vincitori erano stati immessi in servizio), chiedendo la correzione dell’elaborato ed il conseguente inserimento nella graduatoria dei vincitori (facendo accesso agli atti ho puntualmente verificato che in caso di correzione avrei ottenuto il punteggio di 22/30, idoneo a superare la prova e ad essere dichiarato vincitore); parallelamente, vengono inoltrati altri ricorsi da candidati risultati non idonei o esclusi dalla graduatoria finale, i quali chiedevano la nuova ripetizione della prova pratica. Il Tar, il 3 luglio 2013, accoglieva uno di questi ricorsi e con sentenza 522/2013 disponeva, quindi, la ripetizione della prova pratica per la seconda volta e, conseguentemente, dichiarava improcedibile il mio ricorso con sentenza n.537/2013, stante la carenza di interesse visto che la prova doveva essereripetuta.
Il 27 maggio 2014 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5293/2014, annulla la sentenza del Tar e sancisce, quindi, la regolarità della prova pratica. A quel punto, stante il venir meno del motivo che aveva causato la pronuncia di improcedibilità del mio ricorso, per vedere riconosciute le mie ragioni mi vedo costretto ad inoltrare ricorso al Consiglio di Stato. Dopo numerosi solleciti ed altrettanti rinvii si arriva alla agognata sentenza n.2172/2021 del 15 marzo 2021 che sancisce definitivamente che il mio elaborato doveva e deve essere corretto suggerendo anche le modalità al Consiglio Regionale.
Il 24 giugno 2021, su mia espressa richiesta, in una comunicazione pervenutami tramite PEC ed a firma del Segretario Generale, quest’ultima ha affermato che “questa Amministrazione sta svolgendo le opportune valutazioni per dar seguito a quanto disposto dal Giudice amministrativo”.
La suddetta sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione già da quasi un anno e mezzo, ad oggi non è ancora stata eseguita.

Ancora una volta, ho dovuto far ricorso al Giudice amministrativo attivando il giudizio di ottemperanza al Consiglio di Stato, prima udienza fissata per il 26 gennaio 2023.
Facendo un passo indietro, va detto che dopo 4 anni e quasi 4 mesi di disoccupazione sono entrato di ruolo, in un primo momento, nella scuola in Brianza l’1 settembre 2016 e, successivamente, il 2 novembre 2016 come funzionario dell’Agenzia delle Entrate a Monza (mi sono ripreso il posto dopo 6 anni sostenendo nuovamente il concorso) ed attualmente presto servizio a Palmi. Ho, quindi, instaurato una causa di risarcimento contro il Consiglio Regionale, presso il Tar di Reggio Calabria, per vedere riconosciuti danni patrimoniali (mancato pagamento stipendi per 4 anni e 4 mesi) e non.
Ciò che mi preme evidenziare è, innanzitutto, il fatto che un’amministrazione pubblica, dopo quasi un anno e mezzo, non esegue una sentenza definitiva (per la quale ho dovuto attendere 9 anni, peraltro) ledendo in maniera pesante e per la seconda volta i miei sacrosanti diritti, già riconosciuti dalla sentenza stessa e causandomi un notevole aggravio di spese legali, che si sommano a quelle dei precedenti giudizi. Non si capisce, poi, quali siano i motivi di tale inerzia visto che io stesso, con un semplice accesso agli atti, ho potuto effettuare la correzione del mio elaborato.

01-11-2022